Italian court dismisses appeal against fraud conviction for mere factual complaints lacking legal merit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in factually assigning responsibility for the fraudulent disappearance of accounting records. The court rejected this, ruling that such arguments constitute mere factual complaints rather than legal violations permissible in a final review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals based solely on factual disputes or mere complaints regarding the court's finding of responsibility are inadmissible in proceedings for the protection of legal interests.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TINTI BATTISTA nato a BRESCIA il 10/08/1957 avverso la sentenza del 07/07/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Battista Tinti avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia del 7 luglio 2020 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il delitto di bancarotta fraudolenta ascrittogli; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del prevenuto in ordine al delitto di bancarotta documentale;
Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; sul punto, poi, la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato che l'imputato era stato l'artefice del disegno elusivo culminato con la sparizione delle scritture contabili; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 13 aprile 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio S nislao Scarlini Stefalt:alla- DEPOSITATA IN CANCF1 ,:RIA 2 7 1