Italian court dismisses appeal against fraud bankruptcy conviction for generic mitigating circumstances and sentencing errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Gianluigi Stefanelli inadmissible regarding his conviction for fraudulent bankruptcy. The appellant argued that the lower court failed to grant generic mitigating circumstances and imposed an excessive sentence, but the court found these claims unfounded. The decision rests on the established principle that a mere reference to relevant elements suffices for mitigating circumstances and that sentencing falls within the trial judge's discretionary authority under the Penal Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.: The appeal is inadmissible if the lower court provided a sufficient reference to decisive elements for mitigating circumstances and exercised sentencing discretion in accordance with statutory principles.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STEFANELLI GIANLUIGI nato a BAGNOLO MELLA il 12/04/1956 avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Gianluigi Stefanelli avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia del 2 marzo 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il delitto di bancarotta fraudolenta ascrittogli; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al dinego delle circostanze attenuanti generiche ed alla misura della pena;
Considerato che il motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice del merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso di specie; Considerato che il motivo relativo alla misura della pena è manifestamente infondato posto che la quantificazione della stessa rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., criteri da cui il giudice del merito non risulta essersi discostato;
Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 13 aprile 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vi