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Ordinanza — n. 16032/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds and failure to prove hearing impossibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16032/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Giuseppe De Rita's appeal against the Bari Court of Appeal's conviction for personal injuries inadmissible. De Rita argued the lower court failed to recognize a legitimate impediment to the January 22, 2021 hearing, but the appellate court had already addressed this issue. The Supreme Court rejected the appeal because the grounds were non-specific, merely repetitive of previously dismissed arguments, and lacked evidence of the inability to use substitute counsel.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are non-specific and merely repetitive of previously disallowed arguments, or if the appellant fails to substantiate claims regarding procedural impediments.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity repetitive grounds procedural impediment substitute counsel Cassa delle ammende violation of law godimento dei diritti civili

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE RITA GIUSEPPE nato a FOGGIA il 19/04/1986 avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Giuseppe De Rita avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 22 gennaio 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di lesioni personali; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione all'omesso riconoscimento del legittimo impedimento all'udienza del 22 gennaio 2021;

Considerato che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito, avendo la Corte congruamente osservato che all'istanza di rinvio non si era allegata l'impossibilità di avvalersi di sostituti; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 13 aprile 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico}tttorio S,jaislao Scarlini Stefi EPOS ATA IN CANer-2, "'A 2 7'