Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 16029/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses criminal appeal as facts are clear and provisional damages are inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16029/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by three defendants inadmissible regarding a criminal conviction for theft and fraud. The defendants argued against the court's factual findings and the amount of provisional damages awarded to the victim. The court rejected the factual challenge as unsupported by evidence and ruled that appeals against provisional damages are not permitted in criminal proceedings.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals challenging the factual basis of a conviction are inadmissible if the lower court's conviction is not manifestly illogical, while appeals against the quantification of provisional damages are excluded as they are discretionary decisions not subject to cassation review.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility provisional damages appeal manifestly illogical conviction discretionary judicial decision cassation procedural rules aggressione fisica lesioni personali vittima di infortunio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019
Sez. 2, n. 43886 del 26/04/2019
Sez. 2, n. 43886 del 26/04/2019, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VICALE PIETRO nato a AFRAGOLA il 25/01/1961 VICALE MATTEO nato a GENOVA il 28/05/1988 VICALE ANTONIO nato a AFRAGOLA il 10/07/1964 avverso la sentenza del 22/12/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, Oa Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di Vicale Pietro, Vicale Matteo e Vicale Antonio per il delitto di cui agli artt. 110, 582 e 585 cod. pen. in danno di Martina bcopo; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del loro difensore, affidandolo ad un solo motivo, articolato in più censure;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che la prima censura, che contesta la dichiarazione di responsabilità degli imputati, pur se dedotta sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge, sviluppa argomenti in fatto unicamente diretti a sovvertire il non manifestamente illogico convincimento maturato da entrambi i giudici di merito ed espresso con motivazione, congrua, completa e giuridicamente ineccepibile; - che la seconda censura, in punto di operata quantificazione della provvisionale concessa alla parte civile costituita, non è consentita in questa sede, posto che, secondo costante orientamento di questa Corte, non è impugnabile con ricorso per Cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Rv. 277773;

Sez. 2, n. 43886 del 26/04/2019, Rv. 2777711); - rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/04/2022 Il Co 'ere estensore Il Presidente Iren rdamaglia Steffl QPii DEPOSIT