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Ordinanza — n. 16028/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16028/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16028/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CACCIAPAGLIA COSMA DAMIANO nato a SANTERAMO IN COLLE il 01/10/1972 avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; RITENUTO IN FATI-0 - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di Cacciapaglia Cosma Damiano per il delitto di violenza privata di cui all'art. 610 cod. pen.; - che, per l'annullamento della detta sentenza, ricorre in Cassazione il difensore dell'imputato, articolando un solo motivo;

Regesto Legislator

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art. 610 cod. pen; Ordinanza — n. 16028/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 610 cod. pen.; - che, per l'annullamento della detta sentenza, ricorre in Cassazione il difensore dell'imputato, articolando un solo motivo;

Parole chiave

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azione penale privata violenza domestica azione civile risarcimento per atto illecito danneggiamento aggressione fisica

Disposizioni normative citate

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art. 610 cod. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CACCIAPAGLIA COSMA DAMIANO nato a SANTERAMO IN COLLE il 01/10/1972 avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; RITENUTO IN FATI-0 - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di Cacciapaglia Cosma Damiano per il delitto di violenza privata di cui all'art. 610 cod. pen.; - che, per l'annullamento della detta sentenza, ricorre in Cassazione il difensore dell'imputato, articolando un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il proposto motivo è manifestamente infondato, perché l'intervenuta remissione di querela proveniente dalla parte offesa e la contestuale accettazione dell'imputato sono atti che, nel caso al vaglio, si appalesano inidonei a determinare l'effetto estintivo del reato, posto che il contestato e ritenuto delitto di violenza privata è procedibile d'ufficio; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/04/2022 Il Consigre estensore Il Presidente Irene S maglia Stet 111J2,3-32_, DEPOSITATA CAnir—