Cassation appeal dismissed as inadmissible because the judgment's operative part was read in court before the reasoning was drafted. The court held that the operative part cannot be altered by the reasoning once read in session. The appeal was rejected as the discrepancy was not a valid ground for cassation. The appeal was declared inadmissible because the operative part was read in court before the reasoning was drafted. The court held that the operative part cannot be altered by the reasoning once read in session. The appeal was rejected as the discrepancy was not a valid ground for cassation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued a contradiction between the judgment's operative part and its reasoning regarding the penalty and damages awarded. The court ruled that since the operative part was read in court before the reasoning was drafted, the reasoning cannot modify it, rendering the alleged contradiction non-existent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: The operative part of a judgment, once read in court, cannot be modified or contradicted by the reasoning, and any discrepancy between them does not justify a cassation appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANGRISANI PASQUALE nato a VENOSA il 08/03/1972 avverso la sentenza del 23/02/2021 del GIUDICE DI PACE di RIMINIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, il Giudice di Pace di Rimini ha condannato Angrisani Pasquale, colpevole del delitto di cui all'art. 582 cod. pen. in danno di Staccoli Paolo, alla pena di Euro 1.000,00 di multa e al risarcimento del danno nei confronti della parte civile costituita, da liquidarsi in separata sede, con provvisionale immediatamente esecutiva pari ad Euro 2.000,00; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il motivo, con il quale si eccepisce il contrasto esistente tra il dispositivo e la motivazione della sentenza impugnata, quanto all'entità della pena applicata all'imputato e all'importo del risarcimento del danno riconosciuto alla parte civile, è manifestamente infondato, posto che è jus receptum che l'atto che estrinseca la volontà del giudice è solo il dispositivo, il quale non può subire modifiche, integrazioni o sostituzioni con la motivazione, se il dispositivo è formato e pubblicato in udienza prima della redazione della motivazione (Sez. 4, n. 48766 del 24/10/2019, Rv. 277874;
Sez. 2, n. 938 del 23/09/2015 - dep. 13/01/2016, Rv. 265734; Sez. 3, n. 1760 del 12/02/1999, Rv. 213070), come nel caso di specie, in cui il dispositivo della sentenza è stato letto nell'udienza del 23 febbraio 2021, alla presenza del sostituto processuale del difensore di fiducia dell'imputato, e la motivazione della sentenza è stata depositata in Cancelleria il 25 febbraio 2021; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/04/2022 Il Consig estensore Il P