Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 16025/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals as mere factual re-examinations and unauthorized sentencing reviews.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16025/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals filed by six defendants inadmissible. The appellants argued against the conviction for theft and sentencing, but the court found their arguments to be mere factual re-examinations of issues already decided by the lower courts. Consequently, the appeals were rejected because they sought a new evaluation of facts and sentencing discretion, which is prohibited in the cassation phase.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals that merely re-examine factual findings or request a new evaluation of sentencing discretion without demonstrating arbitrariness or illogical reasoning are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeals factual re-examination sentencing discretion cassation limits generic mitigating circumstances gravità della pena controllo della commisurazione della pena sanzione sproporzionata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013
pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep.
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FORTE VINCENZO nato a PALERMO il 04/12/1948 FORTE PIETRO nato a PALERMO il 20/02/1970 PAONITI FRANCESCA nato a PALERMO il 26/11/1960 RUSSO TERESA nato a PALERMO il 15/06/1986 RUSSO VALENTINA nato a PALERMO il 31/07/1992 MINARDO GRAZIA nato a PALERMO il 10/01/1954 avverso la sentenza del 04/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di Forte Vincenzo, Forte Pietro, Minardo Grazia, Paoniti Francesca, Russo Teresa e Russo Valentina per il delitto di cui all'art. 588, comma 2, cod. pen. e dei soli Forte Vincenzo, Forte Pietro, Minardo Grazia anche per i delitti di lesioni personali di cui ai capi b), c) e d) della rubrica; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione: I.) Forte Vincenzo, Forte Pietro e Minardo Grazia, a mezzo del loro difensore, articolando due motivi;

II.) Paoniti Francesca, Russo Teresa e Russo Valentina, a mezzo del loro difensore, articolando un solo motivo; - che il primo motivo nell'interesse di Forte Vincenzo, Forte Pietro e Minardo Grazia e il motivo unico nell'interesse di Paoniti Francesca, Russo Teresa e Russo Valentina, che contestano la dichiarazione di loro responsabilità per i delitti loro rispettivamente ascritti, dissimulano, sotto l'egida formale di violazioni della legge penale sostanziale e processuale e del vizio di motivazione, mere censure in fatto, protese a rimettere in discussione l'accertamento compiuto da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni, le cui motivazioni, nel loro reciproco integrarsi, danno conto del convincimento maturato dai decidenti con argomenti (in particolare, quelli ostesi alla pag. 10 e 11 della sentenza impugnata) che non si segnalano per alcuna illogicità evidente e con i quali, oltretutto, i ricorrenti non si sono affatto confrontati; - che il secondo motivo di ricorso nell'interesse di Forte Vincenzo, Forte Pietro e Minardo Grazia, proteso a censurare l'operata graduazione della pena, nonché il diniego delle circostanze attenuanti generiche, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospettano questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142;

Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie [vedasi richiamo all'irrogazione della pena in misura di poco superiore al minimo edittale, quanto al più grave reato di cui al capo A) - pag. 9 sentenza impugnata - e all'esiguo aumento per la continuazione, quanto ai reati- satellite, pag. 14, ultimo capoverso della sentenza di primo grado], e tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (vedasi pag. 9 della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 le 2022 Il Consigli estensore Il Presidente