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Ordinanza — n. 16022/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for appealable errors on peace court sentencing decisions under Italian criminal procedure law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16022/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's conviction for assault and threats, arguing errors in evidence evaluation and sentencing. The court ruled that such complaints are barred because appeals against peace court judgments cannot be filed for defects in reasoning or sentencing discretion.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.; d.lgs. n. 274/2000: Appeals against peace court judgments for criminal offenses are inadmissible if based on alleged defects in the reasoning or discretion regarding sentencing.

Parole chiave

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inadmissible appeal peace court judgment defect in reasoning sentencing discretion Italian criminal procedure aggressione fisica lesione alla caviglia assassinio

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.
d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274
e 39 -bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008
Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019
11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv.
Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019
277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv.
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013
pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep.
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep.
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ASSENZIO GIOVANNI nato a CAMPI SALENTINA il 31/08/1978 avverso la sentenza del 12/11/2020 del TRIBUNALE di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con la sentenza impugnata, il Tribunale di Lecce ha confermato la sentenza del Giudice di pace di quella stessa città di condanna di Assenzio Giovanni alla pena di giustizia e al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, per il delitto di lesioni personali e di minaccia commesso nei confronti di Pellè Antonio; - che con il ricorso per cassazione proposto nell'interesse dell'imputato sono stati articolati quattro motivi; - che, con memoria in data 7 marzo 2022, il difensore dell'imputato, ha ribadito e chiarito le ragioni ostese a sostegno del ricorso;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che le doglianze di cui ai primi tre motivi di ricorso — con le quali si censura, anche sotto l'egida formale del vizio di violazione degli artt. 582 e 612 cod. pen. - l'operata valutazione delle prove dichiarative (in punto, in particolare, di attendibilità della persona offesa e di travisamento per omissione delle dichiarazioni della teste De Carlo), in quanto prospettano l'errata sussunzione dei fatti nelle norme di riferimento esclusivamente sulla base di un'alternativa ricostruzione degli stessi, ritenuta maggiormente plausibile e convincente, e non denunciano vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento impugnato del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692) - tali da rilevare sotto il profilo della violazione di legge -, non sono consentite in questa sede, posto che, ai sensi degli artt. 606, comma 2 -bis, cod. proc. pen. e 39 -bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557); - che le doglianze di cui al quarto motivo sono parimenti non consentite, giacché omettono di considerare che la graduazione della stessa rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142;

Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (in cui la pena è stata determinata nel minimo edittale cfr. pag. 3 della motivazione) e che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 aprile 2022 Il Consigli4 estensore Il Presidente Irene S maglia Stefi