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Ordinanza — n. 16021/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming late objection to witness invalidity due to lack of recusal notice.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16021/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant challenged a conviction for continued assault by raising an exception regarding the invalidity of a witness's testimony, arguing she was not warned of her right to recuse herself under Article 199 of the Criminal Procedure Code. The court ruled this objection was untimely because the law requires such exceptions to be raised immediately at the deposition or within strict deadlines, and the appellant failed to demonstrate how the alleged defect affected the conviction's core logic.

Regesto Legislator

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Art. 199 c.p.p.; Art. 181 c.p.p.: The failure to warn a close relative of the accused of the right to recuse themselves does not render the testimony void but creates a relative nullity that must be raised immediately at the deposition or within the statutory time limits, otherwise the exception is inadmissible.

Parole chiave

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Criminal Procedure Code Witness Recusal Notice Relative Nullity Untimely Objection Procedural Decadence Continued Assault Court of Cassation inviolabilità del domicilio

Disposizioni normative citate

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Art. 199 c.p.p.
- che l'eccezione di invalidità della testimonianza di Morrone Giulietta, moglie dell'imputato, non avvertita della facoltà di astenersi dal deporre ai sensi dell'art. 199 cod.
Art. 181 c.p.p.
art. 199 cod. proc. pen
- che l'eccezione di invalidità della testimonianza di Morrone Giulietta, moglie dell'imputato, non avvertita della facoltà di astenersi dal deporre ai sensi dell'art. 199 cod.
art. 181 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 48693 del 19/09/2014
(Sez. 5, n. 48693 del 19/09/2014, Rv.
Sez. 3, n. 21374 del 16/01/2018
Sez. 3, n. 21374 del 16/01/2018, Rv.
Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE STEFANO STEFANO nato a COSENZA il 28/07/1971 avverso la sentenza del 11/12/2020 del TRIBUNALE di COSENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; •

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Cosenza ha confermato la sentenza del Giudice di Pace, che, in primo grado, aveva condannato De Stefano Stefano, anche agli effetti civili, per il reato continuato di cui agli artt. 582, comma 2, e 612, comma 1, cod. pen. in danno di Iaquinta Salvatore e Oliviero Alessandra; - che avverso detta sentenza, ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che l'eccezione di invalidità della testimonianza di Morrone Giulietta, moglie dell'imputato, non avvertita della facoltà di astenersi dal deporre ai sensi dell'art. 199 cod. proc. pen., è intempestiva, posto che è principio di diritto pacifico quello secondo il quale l'omissione dell'avvertimento relativo alla facoltà per i prossimi congiunti dell'imputato di astenersi dal deporre non determina l'inutilizzabilità della testimonianza del congiunto non avvertito, bensì una nullità di natura relativa, che deve pertanto essere eccepita immediatamente dalla parte che assiste alla deposizione e comunque, a pena di decadenza, entro i termini fissati all'art. 181 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 48693 del 19/09/2014, Rv. 261437; conf.

Sez. 3, n. 21374 del 16/01/2018, Rv. 273219); - che, in ogni caso, il motivo che la coltiva è generico, non essendosi il ricorrente fatto carico di lumeggiare l'incidenza dell'eventuale eliminazione della testimonianza tacciata di invalidità ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", ossia della perdurante tenuta dell'impianto motivazionale della sentenza avversata pur a seguito dell'espunzione dell'elemento probatorio nullo (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 - dep. 20/02/2017, Rv. 269218); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/04/2022 Il Consigl Estensore Il Presidente Irene Sc maglia .A.k.?"" . D