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Ordinanza — n. 16018/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it improperly requests a retrial on evidence evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16018/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Di Liberto and Navarra inadmissible, ordering them to pay costs and a fine. The appellants challenged the lower court's finding of liability based on an alleged error in evidence assessment. The court rejected this because such arguments require a substantive review of facts, which is not permitted in a cassation proceeding limited to legal errors.

Regesto Legislator

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Art. 37 d.lgs. n. 274/2000; Cassation appeals against monetary penalties from the Judge of Peace are inadmissible if they merely request a re-evaluation of evidence without alleging a distortion of facts.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility evidence evaluation review monetary penalty appeal Judge of Peace jurisdiction substantive retrial prohibition ricorso per risarcimento danni ricorso di annullamento perseguimento penale per diffamazione

Disposizioni normative citate

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Art. 37 d.lgs. n. 274 del 2000
- che, avverso la sentenza indicata, hanno proposto appello, tramite il difensore, gli imputati; - che la detta impugnativa è stata trasmessa a questa Corte in quanto da qualificarsi come ricorso per cassazione; - che correttamente l'appello è stato convertito in ricorso per cassazione, posto che l'art. 37 d.lgs.
art. 612 cod. pen
pen., e il solo Navarra anche del delitto di cui all'art. 612 cod. pen., in danno di Bulino Filippo e, per l'effetto, li ha condannati alla pena rispettivamente di Euro 400,00 e 500,00 di multa.
art. 76 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI LIBERTO ANTONELLA nato a PALERMO il 28/06/1988 NAVARRA DANIELE nato a MUSSOMELI il 21/02/1986 avverso la sentenza del 08/03/2021 del GIUDICE DI PACE di LERCARA FRIDDIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace di Lercara Friddi ha dichiarato responsabili Di Liberto Antonella e Navarra Daniele dei delitti di cui agli artt. 110 e 582 cod. pen., e il solo Navarra anche del delitto di cui all'art. 612 cod. pen., in danno di Bulino Filippo e, per l'effetto, li ha condannati alla pena rispettivamente di Euro 400,00 e 500,00 di multa. - che, avverso la sentenza indicata, hanno proposto appello, tramite il difensore, gli imputati; - che la detta impugnativa è stata trasmessa a questa Corte in quanto da qualificarsi come ricorso per cassazione; - che correttamente l'appello è stato convertito in ricorso per cassazione, posto che l'art. 37 d.lgs. n. 274 del 2000, stabilisce che «L'imputato può proporre appello contro le sentenze di condanna del giudice di pace che applicano una pena diversa da quella pecuniaria; può proporre appello anche contro le sentenze che applicano la pena pecuniaria se impugna il capo relativo alla condanna, anche generica, al risarcimento del danno.

2. L'imputato può proporre ricorso per cassazione contro le sentenze di condanna del giudice di pace che applicano la sola pena pecuniaria e contro le sentenze di proscioglimento» e che, con la sentenza impugnata, con la quale gli imputati sono stati condannati alla sola pena pecuniaria, nulla è stato deciso in ordine a statuizioni civili, poiché la parte offesa non si è costituita in giudizio per esercitare l'azione civile ex art. 76 cod. proc. pen.; - che entrambi i motivi proposti, i quali censurano la dichiarazione di responsabilità sotto il profilo dell'errata valutazione delle prove, stimate dai ricorrenti inidonee ad integrare lo standard probatorio richiesto per sostenere la condanna a loro carico pronunciata, non sono consentiti nel presente giudizio di legittimità, sollecitandosi, con le deduzioni in essi sviluppate, il riesame nel merito della decisione assunta dal giudice di pace, mediante un rinnovato apprezzamento delle prove colà assunte delle quali gli impugnanti non deducono nemmeno il travisamento; - rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 Aprile 2022 Il Consigli estensore Il Presidente Irene S amaglia S