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Sentenza — n. 16016/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 16016/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 16016/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NURCHIS FRANCESCO nato a TORTOLI il 28/07/1956 avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza di prime cure pronunciata nei confronti di Nurchis Francesco in relazione al delitto di cui agli artt.582 e 585 cod. pen. in danno di Mascia Salvatore; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando tre motivi; - che, in data 29 marzo 2022, è pervenuta comunicazione del difensore del ricorrente quanto alla morte di questi, occorsa in Jerzu il 25 aprile 2021; - che l'intervenuta morte del ricorrente, nelle more del giudizio di legittimità, comporta, ai sensi degli artt. 150 cod. pen. e 129 cod. proc. pen., la declaratoria di non doversi procedere nei confronti di Nurchis Francesco, per essere il reato a lui ascritto estinto per morte dell'imputato; - che s'impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell'imputato;

Regesto Legislator

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artt. 150 cod. pen; Sentenza — n. 16016/2022 — snpen · Corte di Cassazione: pen. in danno di Mascia Salvatore; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando tre motivi; - che, in data 29 marzo 2022, è pervenuta comunicazione del difensore del ricorrente quanto alla morte di questi, occorsa in Jerzu il 25 aprile 2021; - che l'intervenuta morte del ricorrente, nelle more del giudizio di legittimità, comporta, ai sensi degli artt. 150 cod. pen. e 129 cod. proc. pen., la declaratoria di non doversi procedere nei confronti di Nurchis Francesco, per essere il reato a lui ascritto estinto per morte dell'imputato; - che s'impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell'imputato;

Parole chiave

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azione di risarcimento danni da sequestro confisca dei beni trascuranza degli obblighi di mantenimento risarcimento del danno alla persona controversie patrimoniali azione civile

Disposizioni normative citate

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artt. 150 cod. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NURCHIS FRANCESCO nato a TORTOLI il 28/07/1956 avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza di prime cure pronunciata nei confronti di Nurchis Francesco in relazione al delitto di cui agli artt.582 e 585 cod. pen. in danno di Mascia Salvatore; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando tre motivi; - che, in data 29 marzo 2022, è pervenuta comunicazione del difensore del ricorrente quanto alla morte di questi, occorsa in Jerzu il 25 aprile 2021; - che l'intervenuta morte del ricorrente, nelle more del giudizio di legittimità, comporta, ai sensi degli artt. 150 cod. pen. e 129 cod. proc. pen., la declaratoria di non doversi procedere nei confronti di Nurchis Francesco, per essere il reato a lui ascritto estinto per morte dell'imputato; - che s'impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell'imputato;

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Così deciso il 13 aprile 2022 Il Consi re estensore Il Presidente Irene dannaglia Stefasi "1:51 POSI TATA IN CAN l.r:RIA 2