Ordinanza — n. 16013/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KRSTIC DRAGAN nato a BELGRADO ( SERBIA) il 17/07/1963 avverso la sentenza del 03/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di prime cure pronunciata nei confronti di Krstic Dragan limitatamente alla sua affermata responsabilità per il delitto di minaccia grave ed aggravata dall'uso di un coltello in danno di Troccoli Manuele; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 192 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 16013/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) (cfr, pag. 2, della sentenza impugnata), ed unicamente dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), pur in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi (sul capo relativo al delitto di minaccia) sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KRSTIC DRAGAN nato a BELGRADO ( SERBIA) il 17/07/1963 avverso la sentenza del 03/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di prime cure pronunciata nei confronti di Krstic Dragan limitatamente alla sua affermata responsabilità per il delitto di minaccia grave ed aggravata dall'uso di un coltello in danno di Troccoli Manuele; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il proposto motivo, con il quale si censura - anche sotto l'egida formale del vizio di violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. (in maniera, quindi, già di per sé inammissibile, stante quanto disposto da Sezioni Unite Filardo, n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027) - l'operata valutazione delle prove dichiarative (in particolare, quanto all'apprezzamento del contenuto e della rilevanza delle dichiarazioni del teste Lo Russo) e, quindi, la tenuta dell'impianto motivazionale sotteso alla dichiarazione di responsabilità dell'imputato per il delitto ascrittogli, è affidato a doglianze generiche, in quanto meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710;
Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) (cfr, pag. 2, della sentenza impugnata), ed unicamente dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), pur in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi (sul capo relativo al delitto di minaccia) sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez.
U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 aprile 2022 Il Consig e estensor