Cassation appeal dismissed for generic and unfounded grounds regarding criminal conviction and sentencing adjustments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Antonino Liotta inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Liotta challenged his conviction for crimes under Articles 455, 624, and 625 of the Penal Code, arguing for a reclassification under Article 457 and the exclusion of the 'dexterity' aggravating circumstance. The court rejected these claims as generic and unsupported, noting that the lower court's reasoning was fully justified and consistent with established jurisprudence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 455, 624, 625 c.p.; Art. 457 c.p.; Art. 62 n. 4 c.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic and manifestly unfounded, failing to specifically contest the lower court's reasoning or provide new evidence to challenge the conviction or sentencing adjustments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIOTTA ANTONINO nato a SANT'AGATA DI MILITELLO il 09/10/1975 avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; RITENUTO IN DIRITTO E CONSIDERATO IN FATTO - che, con l'impugnata sentenza, emessa dalla Corte di appello di Caltanissetta, è stata confermata la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di Liotta Antonino per i delitti di cui agli artt. 455, 624 e 625, comma 1, n. 4, cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando tre motivi; - che tutti e tre i motivi di ricorso sono generici e manifestamente infondati, perché non si fanno carico di specificamente contestare l'ineccepibile motivazione in diritto e la completa e congrua argomentazione in punto di fatto rassegnata dalla Corte territoriale a sostegno della conferma della dichiarazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di cui al capo a), con il consequenziale rigetto della richiesta di riqualificazione della fattispecie concreta nei termini del delitto di cui all'art. 457 cod. pen. [cfr. pag. 4 della sentenza impugnata]; del diniego di esclusione della aggravante della destrezza [cfr. pag. 5 della sentenza impugnata] e di riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di particolare tenuità del fatto ex art. 62 n. 4 cod. pen. (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata, in linea con la pacifica giurisprudenza di questa Corte, Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020 - dep. 9/02/2021, Rv. 280615;
Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 Aprile 2022 Il Consig e Estensore Il Presidente Irene