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Sentenza — n. 16008/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 16008/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 16008/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ROSETI SILVANO nato a PRATO il 19/09/1938 avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza in primo grado pronunciata nei confronti di Roseti Silvano, ha riqualificato il fatto ascrittogli nei termini del delitto di minaccia semplice, commesso in danno di Sonnoli Andrea, all'uopo rideterminando la pena inflitta all'imputato; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; - che, con i motivi aggiunti, trasmessi alla Cancelleria di questa Corte in data 23 febbraio 2022, è stato dedotto che la parte offesa Sonnoli Andrea ha rimesso la querela presentata nei confronti dell'imputato, con contestuale accettazione del procuratore speciale di questi, Avvocato Antonio Voce, come da verbale in data 19 maggio 2021 redatto dagli Ufficiali di Polizia Giudiziaria della Sezione della Polizia di Stato presso la Procura della Repubblica di Firenze; - che non sono riscontrabili, nella decisione impugnata, elementi di giudizio idonei a riconoscere la prova evidente dell'innocenza dell'imputato, né, in generale, l'incontrovertibile insussistenza dei fatti; - che la remissione e l'accettazione sono state ritualmente effettuate; - che, pertanto, si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato; - che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.).

Regesto Legislator

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art. 340 cod. proc. pen; Sentenza — n. 16008/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 340 cod. proc. pen.).

Parole chiave

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ritiro della querela penale risarcimento per atto illecito allontanamento malgrado rischio di persecuzione perseguimento penale per diffamazione azione civile minaccia nel diritto penale

Disposizioni normative citate

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art. 340 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ROSETI SILVANO nato a PRATO il 19/09/1938 avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza in primo grado pronunciata nei confronti di Roseti Silvano, ha riqualificato il fatto ascrittogli nei termini del delitto di minaccia semplice, commesso in danno di Sonnoli Andrea, all'uopo rideterminando la pena inflitta all'imputato; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; - che, con i motivi aggiunti, trasmessi alla Cancelleria di questa Corte in data 23 febbraio 2022, è stato dedotto che la parte offesa Sonnoli Andrea ha rimesso la querela presentata nei confronti dell'imputato, con contestuale accettazione del procuratore speciale di questi, Avvocato Antonio Voce, come da verbale in data 19 maggio 2021 redatto dagli Ufficiali di Polizia Giudiziaria della Sezione della Polizia di Stato presso la Procura della Repubblica di Firenze; - che non sono riscontrabili, nella decisione impugnata, elementi di giudizio idonei a riconoscere la prova evidente dell'innocenza dell'imputato, né, in generale, l'incontrovertibile insussistenza dei fatti; - che la remissione e l'accettazione sono state ritualmente effettuate; - che, pertanto, si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato; - che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 13 aprile 2022 Il Consigli estensore Il P