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Ordinanza — n. 16007/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16007/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16007/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRERA DIEGO nato il 15/11/2000 avverso la sentenza del 27/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di Frera Diego per i delitti di cui agli artt. 337, 635, comma 2, e 495 cod. pen., ha rideterminato la pena inflittagli, concedendogli le circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle aggravanti contestate e ritenute; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 16007/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 337, 635, comma 2, e 495 cod. pen., ha rideterminato la pena inflittagli, concedendogli le circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle aggravanti contestate e ritenute; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo

Parole chiave

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perseguimento penale per diffamazione accusa penale difesa penale azione civile reato penale infrazione privilegiata
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRERA DIEGO nato il 15/11/2000 avverso la sentenza del 27/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di Frera Diego per i delitti di cui agli artt. 337, 635, comma 2, e 495 cod. pen., ha rideterminato la pena inflittagli, concedendogli le circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle aggravanti contestate e ritenute; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il proposto motivo, che censura l'operata graduazione della pena e il difetto di motivazione in ordine ai criteri all'uopo adoperati, è manifestamente infondato, posto che, avuto riguardo alla misura della pena base, fissata in un importo pari al minimo edittale, e ai contenuti aumenti stabiliti a titolo di continuazione per i reati-satellite, il giudice di merito non era tenuto a illustrare specificamente le ragioni della sua decisione: vale, infatti, il principio secondo il quale, nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., anche ove adoperi espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Rv. 237402); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 aprile 2022 Il Consig e estensore Il Presidente Irene S amaglia Stef Pajla . i - DEPOSITATA IN