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Ordinanza — n. 16005/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16005/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16005/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ANGELLA SAVINO nato a BANZI il 11/12/1959 avverso la sentenza del 12/11/2020 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Potenza ha confermato la condanna in primo grado inflitta a D'Angella Savino per il reato di lesioni dolose aggravate dai futili motivi e dalla recidiva ex artt. 99, comma 4, cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando un solo motivo; che, con memoria trasmessa tramite PEC in data 5 aprile 2022, il difensore della costituita parte civile, Camera Vito, ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione, con conferma delle statuizioni in favore della parte stessa e condanna del ricorrente alle spese del presente grado.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 16005/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 99, comma 4, cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando un solo motivo; che, con memoria trasmessa tramite PEC in data 5 aprile 2022, il difensore della costituita parte civile, Camera Vito, ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione, con conferma delle statuizioni in favore della parte stessa e condanna del ricorrente alle spese del presente grado.

Parole chiave

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aggravamento della pena motivi di cassazione azione civile peggioramento del danno alla salute risarcimento del danno civile revisione della sentenza penale
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ANGELLA SAVINO nato a BANZI il 11/12/1959 avverso la sentenza del 12/11/2020 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Potenza ha confermato la condanna in primo grado inflitta a D'Angella Savino per il reato di lesioni dolose aggravate dai futili motivi e dalla recidiva ex artt. 99, comma 4, cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando un solo motivo; che, con memoria trasmessa tramite PEC in data 5 aprile 2022, il difensore della costituita parte civile, Camera Vito, ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione, con conferma delle statuizioni in favore della parte stessa e condanna del ricorrente alle spese del presente grado.

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il proposto motivo, proteso a censurare la motivazione rassegnata a sostegno del diniego del riconoscimento dell'esimente della legittima difesa, è affetto da conclamata genericità, essendo, le deduzioni cui esso è affidato, indeterminate e aspecifiche, in quanto sviluppate tramite argomentazioni astratte, e, comunque, manifestamente infondate, posto che è jus receptum che, in tema di lesioni volontarie, non ricorre la legittima difesa qualora i due contendenti si siano lanciati contemporaneamente alla reciproca aggressione. (Sez. 5, n. 47589 del 04/10/2019, Rv. 277154;

Sez. 1, n. 8655 del 13/02/1976, Rv. 134314), come nel caso di specie (cfr. 6 della sentenza impugnata), senza, peraltro, che siano stati dedotti dal ricorrente specifici, inopinabili e decisivi travisamenti delle prove; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile per il giudizio nel grado liquidate in complessivi Euro 2000,00 oltre accessori di legge.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile liquidate in complessivi Euro 2000,00 oltre accessori di legge. Così deciso il 13 Aprile 2022 Il Consiglir estensore Irene Sco maglia DEP