Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 16000/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as mere factual challenges to proven forgery conviction are inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16000/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant challenged a conviction for forgery of a holographic will, arguing procedural errors, but the court found these arguments to be mere factual disputes rather than legal violations. The court upheld the lower courts' finding that the crime was consummated upon the notary's publication of the will, rendering the conviction legally sound.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 491 cod. pen; Art. 620 cod. civ.: Mere factual challenges to the conviction for forgery of a holographic will, which the lower courts have already substantiated with sound reasoning, are inadmissible as they do not constitute a violation of substantive or procedural law.

Parole chiave

Generato dall'IA
forgery of holographic will inadmissible appeal mere factual challenge consummation of crime prescription period calculation Corte di Cassazione civil liability revoca dell'esecutore testamentario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 491 cod. pen
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata, anche agli effetti civili, nei confronti di Congiu Vincenzo per il delitto di cui all'art. 491 cod.
Art. 620 cod. civ.
art. 620 cod. civ

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 37238 del 09/07/2010, Rv. 248647
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONGIU VINCENZO nato a BARUMINI il 09/04/1951 avverso la sentenza del 08/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata, anche agli effetti civili, nei confronti di Congiu Vincenzo per il delitto di cui all'art. 491 cod. pen; - che avverso detta sentenza, ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; - che, con memoria in data 5 aprile 2022, Nobile Luigia, costituitasi parte civile, ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, con liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado, come da allegata nota spese; - che il proposto motivo di ricorso, che contesta la dichiarazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di contraffazione di un testamento olografo, pubblicato in data 20 luglio 2013, dissimula, sotto l'egida formale di violazioni della legge penale sostanziale e processuale, mere censure in fatto, protese a rimettere in discussione l'accertamento di merito compiuto da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni, quale emerge dalla motivazione della sentenza impugnata, che ha dato ragione del convincimento maturato con argomenti (ovvero quelli ostesi alla pag. 2, penultimo capoverso della sentenza impugnata) che non si segnalano per alcuna illogicità evidente, con i quali, oltretutto il ricorrente non si è affatto confrontato; - che il rilievo in punto di momento consumativo del reato contestato, ai fini del calcolo del tempo necessario per la relativa prescrizione, è manifestamente infondato, posto che è jus receptum che in caso di contraffazione di testamento olografo, il reato di falsità materiale si realizza con la pubblicazione del testamento eseguita dal notaio depositario, ex art. 620 cod. civ. (Sez. 5, n. 37238 del 09/07/2010, Rv. 248647; che, pertanto, nel caso al vaglio, avuto riguardo al tempus commissi delictí, ossia il 20 luglio 2013, il relativo termine massimo di prescrizione è decorso il 20 gennaio 2021, quindi dopo la pronuncia della sentenza di appello (8 gennaio 2021); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile per il giudizio nel grado liquidate in complessivi Euro 2000,00 oltre accessori di legge.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile liquidate in complessivi Euro 2000,00 oltre accessori di legge. Così decis