Cassation court dismisses appeal as inadmissible for generic lack of motivation and unfounded denial of mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Ibrahim Zyaet inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued a generic lack of reasoning regarding his criminal responsibility and the denial of mitigating circumstances under Article 62-bis of the Penal Code. The court rejected these claims as the lower court's reasoning was specific and correctly applied the principle that generic mitigating circumstances require positive elements rather than merely the absence of negative ones.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62-bis cod. pen.; The appeal is inadmissible if the complaint regarding the lack of motivation is generic and indeterminate, and the denial of generic mitigating circumstances is legally sound when no positive elements exist.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IBRAHIM ZYAET nato a EL FOKRA KHOURIBGA( MAROCCO) il 01/06/1987 avverso la sentenza del 28/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Torino confermava la sentenza in primo grado pronunciata nei confronti di Ibrahim Zyaet limitatamente alla statuizione di condanna per il delitto di cui agli artt. 81 cpv. e 495 cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il motivo di ricorso, che contesta promiscuamente il vizio di motivazione in punto di dichiarazione della responsabilità dell'imputato e di diniego delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen., è generico, quanto al primo punto, giacché affidato a deduzioni indeterminate (che non indicano, cioè, le prove delle quali è stato omessa o travisata la valutazione o le questioni di cui si è tralasciato l'esame) e aspecifiche (ossia sviluppate tramite argomentazioni astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata), e manifestamente infondato quanto al secondo profilo di doglianza, perché il giudice di merito si è puntualmente attenuto al pacifico principio di diritto secondo cui l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590;
Sez. 1, n. 3529 del 1993, Rv. 195339-01); RILEVATO pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/04/2022 Il Consigli estensore Il Presidente Irene Sc maglia Stefàn DEPOSITATA IN CANC