Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 15998/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of logical reasoning regarding mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15998/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Docej Bledjan inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's refusal to apply generic mitigating circumstances in a theft case. The court ruled that the lower court's reasoning was not arbitrary or illogical, thus falling outside the scope of cassation review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 609 c.p.p.; The cassation court lacks jurisdiction to review discretionary judgments on mitigating circumstances unless they result in clear arbitrariness or illogical reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility mitigating circumstances discretionary judgment review logical reasoning standard theft conviction appeal doppia punibilità altri capi d'accusa dolo penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 609 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DOCEJ BLEDJAN nato a LEZHA( ALBANIA) il 01/04/1990 avverso la sentenza del 11/09/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di Docej Bledjan per il delitto ati di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2 e 7, e 648 cod. pen.; - che il ricorso per cassazione avverso detta sentenza è affidato dall'imputato ad un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che l'esposto motivo, che attinge il diniego delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, è articolato senza tener conto che, per diritto vivente, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931); - che, pertanto, poiché la motivazione rassegnata al riguardo dal giudice censurato è esente da profili di palese illogicità, né emerge alcun aspetto di arbitrarietà nel procedimento seguito per giungere alla decisione in concreto assunta (cfr. pag. 2, ultimo capoverso, della parte motiva della sentenza impugnata) tutti i rilievi sul punto non sono consentiti in questa sede; - rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 Aprile 2022 Il Consigli estensore DEPOSITATA Il Presidente Irene 4rdamaglia IN CANCE-LLERIA or f,