Cassation appeal dismissed for procedural inadmissibility regarding lack of jurisdiction over appeal court judgments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant attempted to challenge an appeal court judgment for a crime under the jurisdiction of the peace judge. The appellant alleged defects in reasoning and contradictions between the complaint and trial statements, but the court noted that such appeals are barred by specific procedural statutes. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and legal fees.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 39-bis, d.lgs. n. 274/2000; Art. 591, comma 4, cod. proc. pen.: Appeals against peace judge judgments for crimes under their jurisdiction cannot be filed to the Court of Cassation on grounds of defective reasoning or contradictions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAITA MAURIZIO nato a NICOSIA il 17/04/1991 avverso la sentenza del 13/12/2018 del TRIBUNALE di ENNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Gaita Maurizio ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Enna che ne ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna per il reato di lesioni personali. Ritenuto che i motivi di ricorso, al di là della loro formale enunciazione, si risolvono nella denuncia di vizi di motivazione (tale è anche l'asserito contrasto tra querela e dichiarazioni dibattimentali) e che in forza degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, De Bilio, Rv. 275557);
Considerato che medesima sorte seguono, ai sensi dell'art. 591, comma 4, cod. proc. peri., i motivi articolati nella memoria successivamente trasmessa tramite posta elettronica certificata; Chiarito che l'inammissibilità del ricorso preclude la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione (cfr. Sez. U n. 32 del 22/11/2000, D. L., Rv. 217266), sollecitata con la memoria sopra indicata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, ammessa al patrocinio a spese dello Stato -spese, da versarsi a favore dell'erario ex art. 110, comma 3 d.p.r. n. 115 del 2002, che verranno liquidate dal Tribunale di Enna con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002 (Sez.
U, n. 5464 del 26 settembre, 2019, dep. 2020, De Falco, Rv. 277760).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dal Tribunale di Enna con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Così deciso il 13/04/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabetta tosini Stefano Palla D EPOS