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Ordinanza — n. 15995/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15995/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15995/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLOSSO LUIGI nato a COSENZA il 14/11/1950 avverso la sentenza del 10/09/2019 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Colosso Luigi ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste che, per quanto qui interessa, ne ha confermato la condanna per i reati di bancarotta fraudolenta documentale (capo A) e bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo B, limitata a determinate distrazioni B2, 53 e B5, escluse altre B1 e B4);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 15995/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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truffa in materia di credito bancarotta fraudolenta abbandono del procedimento per truffa documenti bancari lotta contro la frode inchiesta per falsità atti
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLOSSO LUIGI nato a COSENZA il 14/11/1950 avverso la sentenza del 10/09/2019 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Colosso Luigi ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste che, per quanto qui interessa, ne ha confermato la condanna per i reati di bancarotta fraudolenta documentale (capo A) e bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo B, limitata a determinate distrazioni B2, 53 e B5, escluse altre B1 e B4);

Rilevato che il primo motivo di ricorso, che si duole della omessa motivazione sul capo A2, è generico, poiché: - il capo A2 non è previsto dall'editto accusatorio; - ove il ricorrente intendesse riferirsi al capo B2, la doglianza è inammissibile, perché era già inammissibile l'omologo motivo di gravame, in quanto non sostenuto dalla esposizione di alcuna ragione argomentativa (come già rilevato alle pagine 3 e 6 della sentenza impugnata); Considerato che il secondo motivo, che attiene alla recidiva e al trattamento sanzionatorio, è inedito poiché non proposto con l'atto di appello;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/04/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabetta sini Stef4no Palla 3(1 DEPOSITATA IN CAN'. ..LERA 2 7 A