Ordinanza — n. 15995/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLOSSO LUIGI nato a COSENZA il 14/11/1950 avverso la sentenza del 10/09/2019 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Colosso Luigi ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste che, per quanto qui interessa, ne ha confermato la condanna per i reati di bancarotta fraudolenta documentale (capo A) e bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo B, limitata a determinate distrazioni B2, 53 e B5, escluse altre B1 e B4);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 15995/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLOSSO LUIGI nato a COSENZA il 14/11/1950 avverso la sentenza del 10/09/2019 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Colosso Luigi ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste che, per quanto qui interessa, ne ha confermato la condanna per i reati di bancarotta fraudolenta documentale (capo A) e bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo B, limitata a determinate distrazioni B2, 53 e B5, escluse altre B1 e B4);
Rilevato che il primo motivo di ricorso, che si duole della omessa motivazione sul capo A2, è generico, poiché: - il capo A2 non è previsto dall'editto accusatorio; - ove il ricorrente intendesse riferirsi al capo B2, la doglianza è inammissibile, perché era già inammissibile l'omologo motivo di gravame, in quanto non sostenuto dalla esposizione di alcuna ragione argomentativa (come già rilevato alle pagine 3 e 6 della sentenza impugnata); Considerato che il secondo motivo, che attiene alla recidiva e al trattamento sanzionatorio, è inedito poiché non proposto con l'atto di appello;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/04/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabetta sini Stef4no Palla 3(1 DEPOSITATA IN CAN'. ..LERA 2 7 A