Italian Court dismisses appeals against theft convictions for golf club locker room burglary and credit card misuse.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeals filed by Maggio and Grillo inadmissible regarding their convictions for theft in a private dwelling and illegal credit card use. The court rejected the first argument that the theft occurred in a private residence, ruling that a golf club locker room constitutes such a location based on established precedent. The second argument concerning sentencing and recidivism was dismissed as lacking specific grounds or being merely repetitive of arguments already adequately addressed by the lower court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 624-bis c.p.; Art. 62 n. 4 c.p.: The theft committed in a sports club locker room is legally characterized as theft in a private dwelling, and generic appeals regarding sentencing mitigation without critical comparison to prior rulings are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MAGGIO FRANCESCO nato a MAZARA DEL VALLO il 04/09/1957 GRILLO ANNUNZIATA nato a NAPOLI il 27/05/1965 avverso la sentenza del 09/10/2018 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; ., Rilevato che gli imputati Maggio Francesco e Grillo Annunziata ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna per il furto in luogo di privata dimora (nella specie commesso all'interno di uno spogliatoio di un golf club) e per l'utilizzo illecito di carte di credito;
Rilevato che il primo motivo proposto da Maggio - circa la configurabilità del reato di cui all'art. 624-bis, cod. pen. - è manifestamente infondato alla luce della costante giurisprudenza della Corte di cassazione secondo cui: «Integra il delitto di furto in abitazione previsto dall'art. 624 bis cod. pen. il fatto commesso nello spogliatoio di un circolo sportivo» (Sez. 5, n. 12180 del 10/11/2014, dep. 2015, Dello Buono, Rv. 262815; conf. N. 18810 del 2003 Rv. 224568 - 01, N. 32093 del 2010 Rv. 248356 - 01; N. 35788 del 2018 Rv. 273894). Considerato che il secondo motivo - che attiene al trattamento sanzionatorio - propone: - una doglianza inedita sul riconoscimento della recidiva; - una doglianza manifestamente infondata sul giudizio di bilanciamento, atteso che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.
U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).; - una doglianza generica sul diniego dell'art. 62 n. 4 cod. pen., poiché reiterativa e priva di confronto critico con la risposta già fornita dalla Corte di appello che fa riferimento a un danno di oltre 700 euro; Ritenuto che i motivi di ricorso proposti da Grillo Annunziata sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 5 della sentenza impugnata, che delinea le modalità del contributo partecipativo, evidenzia l'assenza dei presupposti per riconoscere l'attenuante di cui all'art. 114 e quella di cui all'art. 62 n. 4, richiamando per quest'ultima quanto già osservato nella pagina precedente per il corre);
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/04/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabetta o osini Stel Palla ,