Ordinanza — n. 15993/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAAZAOUI SAID nato il 11/10/1993 avverso la sentenza del 10/04/2019 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Baazaoui Said ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, che ne ha confermato la condanna per i reati di violazione di domicilio e furto in abitazione (capi A e C); Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto, che eccepisce la violazione dell'art. 526, comma 1-bis cod. proc. pen., è manifestamente infondato, poiché (a parte che non risulta che Gomez Novoa Dania Celeste si sia volontariamente sottratta, per libera scelta, all'esame da parte della difesa) l'affermazione di responsabilità si fonda anche sulle dichiarazioni dell'agente di polizia giudiziaria intervenuto sul posto e su quelle di Francesco Maggio, testimone oculare e persone offesa del reato di cui al capo C (cfr. pag. 7 sentenza impugnata);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 15993/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAAZAOUI SAID nato il 11/10/1993 avverso la sentenza del 10/04/2019 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Baazaoui Said ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, che ne ha confermato la condanna per i reati di violazione di domicilio e furto in abitazione (capi A e C); Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto, che eccepisce la violazione dell'art. 526, comma 1-bis cod. proc. pen., è manifestamente infondato, poiché (a parte che non risulta che Gomez Novoa Dania Celeste si sia volontariamente sottratta, per libera scelta, all'esame da parte della difesa) l'affermazione di responsabilità si fonda anche sulle dichiarazioni dell'agente di polizia giudiziaria intervenuto sul posto e su quelle di Francesco Maggio, testimone oculare e persone offesa del reato di cui al capo C (cfr. pag. 7 sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/04/2022 Il Consigliere estensore