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Ordinanza — n. 15990/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility as ground of defective motivation is not appealable under criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15990/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Gugulus Vasile inadmissible without formalities. The appellant argued that the lower court's judgment suffered from a defect in reasoning regarding the crime of attempted murder. The court ruled that this specific ground falls outside the list of admissible appeals under Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal based on a defect of motivation is inadmissible if it does not fall within the specific grounds enumerated in Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility defect of motivation Code of Criminal Procedure GIP judgment review attempted murder charge falsificazione di monete inchiesta per falsità atti falsa testimonianza

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen.; Considerato che la doglianza proposta - che deduce il vizio di motivazione- esula dal novero dei motivi deducibili ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod.
art. 444 cod. proc. pen
art. 455 cod. pen
pen., per il reato di cui all'art. 455 cod. pen.; Considerato che la doglianza proposta - che deduce il vizio di motivazione- esula dal novero dei motivi deducibili ex art.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUGULUS VASILE nato a RADUCANENI( ROMANIA) il 02/12/1983 avverso la sentenza del 26/02/2019 del GIP TRIBUNALE di CASSINO(dato avviso alle parti;" udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Gugulus Vasile ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cassino, ex art. 444 cod. proc. pen., per il reato di cui all'art. 455 cod. pen.; Considerato che la doglianza proposta - che deduce il vizio di motivazione- esula dal novero dei motivi deducibili ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/04/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabe orosini Stef s o Palla DEPOSITATA IN - FU_FIRIA 7 PR 2022