Court dismisses appeal against GIP sentence for bankruptcy as complaint lacks specific grounds and violates procedural rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal against the Milan GIP's bankruptcy sentence inadmissible without formalities. The appellant argued the lower court lacked motivation regarding Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the Court found this complaint generic and outside the scope of admissible grounds under Article 448. Consequently, the appeal was rejected because it failed to provide concrete elements required for a ruling on the alleged lack of motivation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444, 448, 610 c.p.p.: An appeal against a GIP sentence is inadmissible if the complaint is generic, fails to indicate specific elements, or does not fall within the list of admissible grounds.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DUGGENTO GIOVANNI nato a MARUGGIO il 11/05/1971 avverso la sentenza del 04/04/2019 del GIP TRIBUNALE di MILANOi dato avviso alle parti; L _ udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Duggento Giovanni ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ex art. 444 cod. proc. pen., per i reati di bancarotta, a lui ascritti in qualità di amministratore unico e liquidatore della società "Dell'Anna Editori s.r.l.", dichiarata fallita il 17 settembre 2015;
Considerato che la doglianza proposta - che deduce l'assenza di motivazione sull'art. 129 cod. proc. pen. - è manifestamente infondata, perché il Tribunale ha espressamente escluso la possibilità di addivenire a una pronuncia liberatoria; è generica poiché non indica quali elementi concreti avrebbero dovuto condurre alla decisione richiesta; e, soprattutto, esula dal novero dei motivi deducibili ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/04/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabett osini Stefan Palla DEPOSITATA IN CANCEUERI