Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity and repetition of already decided issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal by Rosin Claudio inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a conviction for aggravated personal injuries, arguing regarding legitimate defense and sentencing, but the court found these arguments merely repetitive of issues already thoroughly examined and rejected by the lower appellate court. Consequently, the decision was based on the procedural defect of the appeal lacking specific new grounds rather than a re-evaluation of the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specificity by merely reproducing arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSIN CLAUDIO nato a VENEZIA il 22/07/1947 avverso la sentenza del 05/12/2017 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Rosin Claudio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ne ha confermato la condanna per il reato di lesioni personali, aggravato dall'uso di un'arma; Rilevato che i due motivi di ricorso, concernenti il primo il profilo della responsabilità del mancato riconoscimento della legittima difesa e il secondo il trattamento sanzionatorio, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2 - par.1.1 sul primo punto, laddove si esclude l'assenza di un male ingiusto da cui l'imputato avrebbe dovuto difendersi, e pag. 3 - par. 2.2 sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e sulla entità della pena);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/04/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabe - orosini Steo Palla jt -L› DEPOSITATA IN CANCELLERIA 27 APR)