Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of valid appeal relationship and absence of appeal court jurisdiction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible because the procedural relationship required for a valid appeal had not formed. The appellant argued for a retrial on grounds of motivation defects, but the Court noted that appeals for such vices are barred against peace court judgments. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 39-bis d.lgs. n. 274/2000: An appeal for cassation based on a defect of motivation cannot be filed against judgments of the Court of Appeal rendered for offenses under the jurisdiction of the Court of Peace, as no valid appeal relationship exists.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAGA ORESTE nato a CATANZARO il 29/01/1966 avverso la sentenza del 20/06/2018 del TRIBUNALE di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Faga Oreste ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro che ne ha confermato la condanna alla pena di euro 400 di multa per il reato di lesioni personali c.d. "lievissime", commesso il 21 aprile 2011. Rilevato che l'eccezione di prescrizione è manifestamente infondata, poiché, come già ha rilevato il Tribunale, il termine di prescrizione del reato sarebbe decorso il 21 ottobre 2018, dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado; mentre l'inammissibilità del ricorso per cassazione, non consentendo il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, preclude la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (per tutte Sez.
U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266); Considerato che i residui motivi di ricorso, al di là della loro formale enunciazione, si risolvono nella denuncia di vizi di motivazione e che in forza degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, De Bilio, Rv. 275557); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/04/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabetta Mrosini SteTy Pajla_ DEPOSITATA IN CANCELLERI