Ordinanza — n. 15982/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONASERA VINCENZO nato a PALMI il 25/07/1963 avverso la sentenza del 04/10/2018 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia ha confermato la condanna di Bonasera Vincenzo per il reato di bancarotta semplice documentale consistito nell'aver concorso con altri alla sottrazione di libri e scritture contabili alla società EUROGLASSMACHINERY s.r.l. in liquidazione;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 15982/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONASERA VINCENZO nato a PALMI il 25/07/1963 avverso la sentenza del 04/10/2018 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia ha confermato la condanna di Bonasera Vincenzo per il reato di bancarotta semplice documentale consistito nell'aver concorso con altri alla sottrazione di libri e scritture contabili alla società EUROGLASSMACHINERY s.r.l. in liquidazione;
Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, rispettivamente afferenti al vizio della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato ascritto al ricorrente e all'erronea applicazione della legge penale sostanziale e correlato vizio motivazionale per non avere il giudice di merito correttamente qualificato il fatto di reato, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato che il terzo motivo di ricorso contesta la determinazione del trattamento sanzionatorio, che, però, è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/04/2022 Il Consigliere stens