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Ordinanza — n. 15981/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against conviction for private violence and aggravated assault as factually unconvincing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15981/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared Giovanni Mele's appeal against his conviction for private violence and aggravated assault inadmissible. The court found the appellant's arguments to be factually unconvincing, relying heavily on the victim's statements and medical reports which confirmed the severe nature of the assault. Consequently, the appeal was rejected, and Mele was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals must be substantively grounded; those based on factually unconvincing complaints regarding the core of liability are inadmissible.

Parole chiave

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private violence conviction aggravated assault liability inadmissible appeal factual unconvincingness court of cassation lesioni personali reati violenti abbandono per lesioni personali

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELE GIOVANNI nato a POLLA il 07/01/1991 avverso la sentenza del 13/09/2018 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Mele Giovanni ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza che ne ha confermato la condanna per i reati violenza privata e lesioni personali aggravate; Rilevato che i tre motivi di appello si risolvono in doglianze di fatto prive di incisività sul nucleo centrale della affermazione di responsabilità, tratta dalle dichiarazioni della persona offesa e dal riscontro fornito dal referto medico; Chiarito che la Corte di appello ha specificato il ruolo assunto dal ricorrente nel pestaggio ("calcio fortissimo" sferrato alla vittima mentre si trovava a terra); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/04/2022 Il Consigliere estensore Il Preside