Sentenza — n. 15980/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Gamba Antonio ricorre avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Vibo Valentia ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal predetto imputato avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 582 cod. pen., commesso il 27 ottobre 2010. La declaratoria di inammissibilità si fonda sul rilievo che: - la sentenza del giudice di pace di condanna a pena pecuniaria, priva di statuizioni civili non è appellabile, ma è ricorribile solo per cassazione; - non può procedersi alla riqualificazione dell'impugnazione come ricorso per cassazione, poiché occorre avere riguardo alle reali intenzioni della parte impugnante.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 582 cod. pen; Sentenza — n. 15980/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 582 cod. pen., commesso il 27 ottobre 2010. La declaratoria di inammissibilità si fonda sul rilievo che: - la sentenza del giudice di pace di condanna a pena pecuniaria, priva di statuizioni civili non è appellabile, ma è ricorribile solo per cassazione; - non può procedersi alla riqualificazione dell'impugnazione come ricorso per cassazione, poiché occorre avere riguardo alle reali intenzioni della parte impugnante.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LA GAMBA ANTONIO nato a VIBO VALENTIA il 15/08/1963 avverso l'ordinanza del 11/10/2018 del TRIBUNALE di VIBO VALENTIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Gamba Antonio ricorre avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Vibo Valentia ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal predetto imputato avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 582 cod. pen., commesso il 27 ottobre 2010.
2. La declaratoria di inammissibilità si fonda sul rilievo che: - la sentenza del giudice di pace di condanna a pena pecuniaria, priva di statuizioni civili non è appellabile, ma è ricorribile solo per cassazione; - non può procedersi alla riqualificazione dell'impugnazione come ricorso per cassazione, poiché occorre avere riguardo alle reali intenzioni della parte impugnante.
3. La decisione è errata. Il Tribunale, nel negare la riqualificazione dell'impugnazione come ricorso per cassazione, fa applicazione di un principio non condivisibile, dovendosi invece riaffermare che: «Allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una "voluntas impugnationis", consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente» (Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221; Conf. Sez. U, n. 45372 del 31 ottobre 2001, De Palma, non massinnata e da ultimo Sez. 5, n. 313 del 20/11/2020, dep. 2021, Bruccoleri, Rv. 280168).
4. Va rilevato, allora, che, in assenza delle condizioni per una assoluzione nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., in data 27 aprile 2018 è decorso il termine massimo di prescrizione del reato ex art. 157-161 cod. pen.;
5. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso 11 13/04/2022 Il Consigliere es,te