Ordinanza — n. 15978/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INNOCENZI DANILO nato a FOLIGNO il 30/06/1971 avverso la sentenza del 07/10/2016 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Innocenzi Danilo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il reato di minaccia grave, consistito nel rivolgere una minaccia di morte a Fiorani Marcello; Rilevato che il primo motivo di ricorso — che contesta la non configurabilità del reato di minaccia — si risolve in doglianze di fatto;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131- bis cod. pen; Ordinanza — n. 15978/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ricordato che, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (cfr. per tutte Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INNOCENZI DANILO nato a FOLIGNO il 30/06/1971 avverso la sentenza del 07/10/2016 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Innocenzi Danilo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il reato di minaccia grave, consistito nel rivolgere una minaccia di morte a Fiorani Marcello; Rilevato che il primo motivo di ricorso — che contesta la non configurabilità del reato di minaccia — si risolve in doglianze di fatto;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, inerente al trattamento sanzionatorio, è generico poiché afferma che la Corte di appello avrebbe erroneamente valorizzato un precedente penale per reato estinto ai sensi dell'art. 445 comma secondo cod. pen., senza fornire alcuna indicazione, neppure di carattere temporale, per consentire al giudice di legittimità di valutare la questione posta; Rilevato che il terzo motivo di ricorso, che riguarda l'applicabilità dell'art. 131- bis cod. pen., è inedito (Sez. 2 , n. 21465 del 20/03/2019, Semma Ayoub, Rv. 275782; tra le ultime Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, Polillo);
Ricordato che, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (cfr. per tutte Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/04/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabet Mbrosini Stef7 P 3, I DEPOSITATA IN CANCET E