Ordinanza — n. 15976/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IANNARIELLO DYONAT ROBERTO nato il 05/02/1983 avverso la sentenza del 26/10/2018 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Iannariello Dyonat Roberto ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia che ne ha confermato la condanna per i reati di percosse e minacce aggravate dall'uso di un'arma, commessi nella notte tra il 6 e il 7 maggio 2011; Rilevato che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, poiché il termine di prescrizione del reato sarebbe decorso il 6 novembre 2018, dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado; mentre l'inammissibilità del ricorso per cassazione, non consentendo il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, preclude la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (per tutte Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 15976/2022 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266); Considerato che il secondo motivo che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IANNARIELLO DYONAT ROBERTO nato il 05/02/1983 avverso la sentenza del 26/10/2018 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Iannariello Dyonat Roberto ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia che ne ha confermato la condanna per i reati di percosse e minacce aggravate dall'uso di un'arma, commessi nella notte tra il 6 e il 7 maggio 2011; Rilevato che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, poiché il termine di prescrizione del reato sarebbe decorso il 6 novembre 2018, dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado; mentre l'inammissibilità del ricorso per cassazione, non consentendo il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, preclude la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (per tutte Sez.
U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266); Considerato che il secondo motivo che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/04/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabet orosini St