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Ordinanza — n. 15975/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of specific grounds and failure to cite statutory provisions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15975/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Ivica Gorgievik's appeal against his conviction for the crime of false testimony inadmissible. The appellant failed to provide specific grounds for the appeal as required by law, and his remaining complaints were deemed insufficient or manifestly unfounded. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581, lett. d), cod. proc. pen.; Art. 497 bis cod. pen.: An appeal in criminal proceedings is inadmissible if it lacks specific grounds for review, and general complaints regarding sentencing are rejected if the lower court provided sufficient reasoning based on established case law.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specific grounds false testimony conviction court costs and fine procedural requirements appeal procedimento per falsità documenti mancanti esibizione di documenti d'identità

Disposizioni normative citate

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Art. 581, lett. d), cod. proc. pen.
pen.; Rilevato che l'atto di impugnazione difetta della enunciazione specifica dei motivi, richiesta a pena di inammissibilità dall'art. 581, lett. d), cod. proc. pen.
Art. 497 bis cod. pen.
art. 497 bis cod. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GORGIEVIK IVICA nato a ORASAK KUMANOVO( MACEDONIA) il 26/07/1969 avverso la sentenza del 15/11/2018 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Gorgievik Ivica ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 497 bis cod. pen.; Rilevato che l'atto di impugnazione difetta della enunciazione specifica dei motivi, richiesta a pena di inammissibilità dall'art. 581, lett. d), cod. proc. pen.

Considerato che, in ogni caso, le doglianze proposte sono inammissibili in quanto: - la censura sul profilo della responsabilità si esaurisce in una rivalutazione del fatto; - la censura sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 1 su ostatività precedenti condanne);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/04/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabetta osini Stefgo DEPOSITATA IN CANCELLER