Ordinanza — n. 15972/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PORTALE TERESA nato a BIANCAVILLA il 13/06/1962 avverso la sentenza del 29/11/2018 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Portale Teresa ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Catania ha confermato la condanna della predetta imputata per il reato di bancarotta semplice documentale; Ritenuto che la doglianza, proposta con l'unico motivo di ricorso, che riguarda l'affermazione di responsabilità, non è consentita dalla legge in sede di legittimità, perché costituita da mere doglianze in punto di fatto;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 15972/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che la censura, proposta nell'ambito dello stesso motivo, che contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche è aspecifica, poiché non indica quali elementi concreti, in tesi pretermessi, avrebbero dovuto giustificare il riconoscimento delle attenuanti in parola; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PORTALE TERESA nato a BIANCAVILLA il 13/06/1962 avverso la sentenza del 29/11/2018 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Portale Teresa ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Catania ha confermato la condanna della predetta imputata per il reato di bancarotta semplice documentale; Ritenuto che la doglianza, proposta con l'unico motivo di ricorso, che riguarda l'affermazione di responsabilità, non è consentita dalla legge in sede di legittimità, perché costituita da mere doglianze in punto di fatto;
Considerato che la censura, proposta nell'ambito dello stesso motivo, che contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche è aspecifica, poiché non indica quali elementi concreti, in tesi pretermessi, avrebbero dovuto giustificare il riconoscimento delle attenuanti in parola; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/04/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabett orosini S t elayo