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Ordinanza — n. 15970/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15970/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15970/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHEORGHE EUGEN nato il 06/08/1986 avverso la sentenza del 14/01/2019 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Gheorghe Eugen ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che ne ha confermato la condanna per due episodi di furto con destrezza, consumato e tentato (capi A ed E); Rilevato che il primo e il secondo motivo di ricorso, che contestano la responsabilità dell'imputato per il fatto di cui al capo A) e la configurabilità del reato di cui al capo E), non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto;

Regesto Legislator

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art. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 15970/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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imputazione di furto delitto perseguimento penale per truffa accusa penale altri capi d'accusa furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

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art. 62-bis cod. pen
Considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHEORGHE EUGEN nato il 06/08/1986 avverso la sentenza del 14/01/2019 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Gheorghe Eugen ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che ne ha confermato la condanna per due episodi di furto con destrezza, consumato e tentato (capi A ed E); Rilevato che il primo e il secondo motivo di ricorso, che contestano la responsabilità dell'imputato per il fatto di cui al capo A) e la configurabilità del reato di cui al capo E), non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto;

Considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 6, laddove il ricorso invoca, come unico elemento, lo stato di incensuratezza dell'imputato, che, invece, risulta gravato da plurimi precedenti penali, tanto che è stata riconosciuta nei suoi confronti la recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen.);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/04/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabetta 400sini Stefa no,,Pal