Ordinanza — n. 15969/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SILVESTRO FILIPPO nato a FRANCAVILLA DI SICILIA il 23/05/1960 ESPOSITO MARIA nato a NAPOLI il 21/01/1975 avverso la sentenza del 29/06/2018 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; • Rilevato che gli imputati Silvestro Filippo ed Esposito Maria ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 110, 624 e 625 cod. pen., consistito nell'impossessamento di energia elettrica, con l'aggravante di essersi avvalsi di un mezzo fraudolento;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 15969/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità penale, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e non è scandito dalla necessaria critica delle ragioni poste a base della sentenza di condanna, che ha ripercorso analiticamente gli elementi a carico degli imputati (cfr. pag. 3); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SILVESTRO FILIPPO nato a FRANCAVILLA DI SICILIA il 23/05/1960 ESPOSITO MARIA nato a NAPOLI il 21/01/1975 avverso la sentenza del 29/06/2018 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; • Rilevato che gli imputati Silvestro Filippo ed Esposito Maria ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 110, 624 e 625 cod. pen., consistito nell'impossessamento di energia elettrica, con l'aggravante di essersi avvalsi di un mezzo fraudolento;
Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità penale, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e non è scandito dalla necessaria critica delle ragioni poste a base della sentenza di condanna, che ha ripercorso analiticamente gli elementi a carico degli imputati (cfr. pag. 3); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/04/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabetta sini Stefano DEPOSITA A IN CANCRIERI