Ordinanza — n. 15968/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI LORENZO FRANCESCO PAOLO nato a PALERMO il 15/03/1967 avverso la sentenza del 03/12/2018 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Di Lorenzo Francesco Paolo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per il furto di energia elettrica, commesso il 3 ottobre 2011; Rilevato che il ricorso si limita ad enunciare le doglianze (travisamento del fatto storico, stato di necessità, prescrizione) senza esporre alcuna ragione a sostegno delle stesse, incorrendo così nel vizio di genericità;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 15968/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Chiarito, in ogni caso, che l'eccezione di prescrizione è manifestamente infondata, dato che il termine prescrizionale è spirato il 3 aprile 2019, dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado e che, secondo ius receptum, l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude pertanto di rilevare la prescrizione del reato nelle more maturata (cfr. per tutte Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L. Rv. 217266); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI LORENZO FRANCESCO PAOLO nato a PALERMO il 15/03/1967 avverso la sentenza del 03/12/2018 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Di Lorenzo Francesco Paolo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per il furto di energia elettrica, commesso il 3 ottobre 2011; Rilevato che il ricorso si limita ad enunciare le doglianze (travisamento del fatto storico, stato di necessità, prescrizione) senza esporre alcuna ragione a sostegno delle stesse, incorrendo così nel vizio di genericità;
Chiarito, in ogni caso, che l'eccezione di prescrizione è manifestamente infondata, dato che il termine prescrizionale è spirato il 3 aprile 2019, dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado e che, secondo ius receptum, l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude pertanto di rilevare la prescrizione del reato nelle more maturata (cfr. per tutte Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L. Rv. 217266); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/04/2022 Il Consigliere estensore Elisabetta M6rsini D IN EPOSITATA CAN LERIA