Ordinanza — n. 15967/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PINELLI FABIO nato a PALERMO il 13/06/1986 TAORMINA GIUSEPPE nato a PALERMO il 23/11/1987 avverso la sentenza del 06/12/2018 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che gli imputati Pinelli Fabio e Taormina Giuseppe ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la condanna di entrambi per il reato di cui agli artt. 56-624-bis cod. pen.; Rilevato che le doglianze proposte dagli imputati con i primi due motivi di ricorso — volte a contestare la responsabilità e il mancato riconoscimento della desistenza volontaria — non sono consentite dalla legge perché costituite da mere doglianze in punto di fatto e inoltre sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagg. 5 e 6);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 15967/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che anche il terzo motivo di ricorso coltivato dal solo Pinelli, che deduce la sussumibilità della condotta nel reato di cui all'art. 56-614 cod. pen., è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura del materiale probatorio; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PINELLI FABIO nato a PALERMO il 13/06/1986 TAORMINA GIUSEPPE nato a PALERMO il 23/11/1987 avverso la sentenza del 06/12/2018 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che gli imputati Pinelli Fabio e Taormina Giuseppe ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la condanna di entrambi per il reato di cui agli artt. 56-624-bis cod. pen.; Rilevato che le doglianze proposte dagli imputati con i primi due motivi di ricorso — volte a contestare la responsabilità e il mancato riconoscimento della desistenza volontaria — non sono consentite dalla legge perché costituite da mere doglianze in punto di fatto e inoltre sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagg. 5 e 6);
Considerato che anche il terzo motivo di ricorso coltivato dal solo Pinelli, che deduce la sussumibilità della condotta nel reato di cui all'art. 56-614 cod. pen., è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura del materiale probatorio; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/04/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabetta sin