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Ordinanza — n. 15966/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15966/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15966/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI STEFANO BALDASSARE nato a PALERMO il 30/01/1980 avverso la sentenza del 01/03/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Di Stefano Baldassarre ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 582-585 cod. pen.; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che denuncia la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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art. 582 cod. pen; Ordinanza — n. 15966/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 582-585 cod. pen.; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che denuncia la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

Parole chiave

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risarcimento del danno alla persona motivi di cassazione principio del ne bis in idem danno differenziale altri capi d'accusa doppia punibilità

Disposizioni normative citate

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art. 582 cod. pen
in relazione all'art. 582 cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI STEFANO BALDASSARE nato a PALERMO il 30/01/1980 avverso la sentenza del 01/03/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Di Stefano Baldassarre ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 582-585 cod. pen.; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che denuncia la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 582 cod. pen., è generico, poiché si esaurisce in mere considerazioni astratte del tutto prive di agganci concreti al presente processo e, soprattutto, alle ragioni poste a fondamento della "doppia conforme" di condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/04/2022 Il Consigliere estensore Il President