Ordinanza — n. 15966/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI STEFANO BALDASSARE nato a PALERMO il 30/01/1980 avverso la sentenza del 01/03/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Di Stefano Baldassarre ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 582-585 cod. pen.; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che denuncia la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 582 cod. pen; Ordinanza — n. 15966/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 582-585 cod. pen.; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che denuncia la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI STEFANO BALDASSARE nato a PALERMO il 30/01/1980 avverso la sentenza del 01/03/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Di Stefano Baldassarre ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 582-585 cod. pen.; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che denuncia la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 582 cod. pen., è generico, poiché si esaurisce in mere considerazioni astratte del tutto prive di agganci concreti al presente processo e, soprattutto, alle ragioni poste a fondamento della "doppia conforme" di condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/04/2022 Il Consigliere estensore Il President