Ordinanza — n. 15965/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REDDAVIDE MATTEO nato a CERIGNOLA il 27/12/1989 avverso la sentenza del 19/11/2018 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Reddavide Matteo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna per il reato di tentato furto pluriaggravato; Rilevato che i due motivi di ricorso, che si appuntano sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e sulla entità della pena, sono generici sia sotto il profilo intrinseco — perché non specificano quali elementi, in tesi pretermessi, avrebbero dovuto sostenere la concessione del beneficio oppure una riduzione della pena, già prossima al minimo edittale — sia sotto quello estrinseco perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 15965/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REDDAVIDE MATTEO nato a CERIGNOLA il 27/12/1989 avverso la sentenza del 19/11/2018 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Reddavide Matteo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna per il reato di tentato furto pluriaggravato; Rilevato che i due motivi di ricorso, che si appuntano sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e sulla entità della pena, sono generici sia sotto il profilo intrinseco — perché non specificano quali elementi, in tesi pretermessi, avrebbero dovuto sostenere la concessione del beneficio oppure una riduzione della pena, già prossima al minimo edittale — sia sotto quello estrinseco perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/04/2022 Il Consigliere estensore Il Pr