Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper grounds and lack of standing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court's confirmation of a conviction for intimidation, arguing errors in evidence evaluation and the threat's capacity to intimidate. The court rejected these as non-appealable defects of motivation and found the appellant lacked standing because the threat was directed at the complainant, not the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 39-bis, d.lgs. n. 274/2000; Art. 606, comma 1, lett. a), b), c), cod. proc. pen.: A cassation appeal against a peace judge's decision is inadmissible if it relies on grounds other than those expressly listed, such as alleged errors in evidence evaluation or defects in reasoning, and if the appellant lacks standing as the victim of the threatened act.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ACCICA IOLE nato a RIETI il 07/02/1964 avverso la sentenza del 20/12/2018 del TRIBUNALE di RIETIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Accica Iole ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Rieti che ne ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna per il reato di cui all'art. 612 cod. pen.; Ricordato che, a mente degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace il ricorso per cassazione può essere proposto solo per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lettere a), b) e c), cod. proc. pen..
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che deduce l'erronea valutazione della prova, e il terzo motivo, che contesta la capacità intimidatoria della minaccia, si risolvono, al di là della sua formale enunciazione, nella denuncia di vizi di motivazione, come tali non deducibili (cfr. Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, De Bilio, Rv. 275557); Ritenuto che il primo motivo, attinente alla mancanza di legittimazione in capo alla querelante, è manifestamente infondato, poiché, come già osservato dal Tribunale, la minaccia è stata rivolta a Formichetti Domenica, che ha sporto querela;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Considerato che alla parte civile non spetta la liquidazione delle spese processuali per il presente giudizio, perché la parte si è limitata a presentare solo conclusioni scritte senza svolgere attività difensiva;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile. Così deciso il 13/04/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabetta À4rosini