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Ordinanza — n. 15962/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific factual arguments and manifestly unfounded legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15962/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the conviction for theft and the application of an aggravating circumstance, but the court found these arguments merely complaining without specific factual detail. The court rejected the appeal because the first ground was insufficiently developed and the second and third grounds were manifestly unfounded based on established case law.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 609, comma 2, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists merely of complaints without specific factual arguments or if the grounds are manifestly unfounded according to settled jurisprudence.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity manifestly unfounded theft of vehicle aggravating circumstance prova informatica indagine per furto prova del DNA

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 609, comma 2, lett. a) c.p.p.
Art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen.
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen., è manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza (cfr.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 12196 del 11/01/2017, Cuomo, Rv. 269393
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARONI PAOLO ROBERTO nato a THAL( SVIZZERA) il 27/11/1965 avverso la sentenza del 27/11/2017 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Maroni Paolo Roberto ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che ne ha confermato la condanna per il furto di un'autovettura; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l'affermazione di responsabilità dell'imputato e la configurabilità di un "furto d'uso", è costituito da mere doglianze in punto di fatto e, inoltre, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 3 sulla esclusione del furto d'uso e pag. 2 in cui si rileva che l'imputato è stato l'autore materiale del furto, che dopo essersi messo alla guida della vettura si è dato alla fuga sebbene inseguito dalla persona offesa; che ha fatto addirittura scendere il passeggero, per poi proseguire nella corsa);

Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen., è manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza (cfr. tra le ultime Sez. 4, n. 12196 del 11/01/2017, Cuomo, Rv. 269393); Rilevato che il terzo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 3);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/04/2022 Il Consigliere tensore Il Presidente Elisabett orosini Stefano DEPO 1TATA