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Ordinanza — n. 15961/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to cite specific statutory grounds under Art. 606 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15961/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by the Cifali brothers inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The appellants challenged a lower court's conviction for assault and theft, arguing lack of motivation and missing decisive evidence. The court rejected these claims because they did not strictly adhere to the limited grounds for cassation regarding appeals from the judge of peace.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 39-bis, d.lgs. 274/2000: Appeals against peace court judgments via cassation are admissible only for specific statutory grounds; appeals failing to cite these grounds are inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility judge of peace jurisdiction limited grounds for appeal assault and theft conviction procedural exhaustion requirements motivi di cassazione revisione della sentenza penale impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.
274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace il ricorso per cassazione può essere proposto solo per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lettere a), b) e c), cod.
Art. 39-bis, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
Art. 606, comma 1, lettere a), b) e c), cod. proc. pen.
274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace il ricorso per cassazione può essere proposto solo per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lettere a), b) e c), cod. proc. pen..
art. 582 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CIFALI MARCELLO nato il 20/07/1970 CIFALI CLAUDIO nato il 20/07/1970 avverso la sentenza del 15/11/2018 del TRIBUNALE di RAGUSAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che gli imputati Cifali Marcello e Cifali Claudio ricorrono avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa che ha confermato la condanna di entrambi per il reato di cui all'art. 582 cod. pen. e del secondo anche per quello di cui all'art.612 cod. pen.; Ricordato che, a mente degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace il ricorso per cassazione può essere proposto solo per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lettere a), b) e c), cod. proc. pen..

Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta l'assenza di idonea motivazione sulla attendibilità della persona offesa, si risolve, al di là della sua formale enunciazione, nella denuncia di un vizio di motivazione, mentre il secondo motivo contesta la mancata assunzione di una prova decisiva ex art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., sicché le censure proposte non sono deducibili; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/04/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabetta Mo y67 ) Stefanò P AiP1 DEPOSI TATA IN CANCELLERI