Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to expired statute of limitations and unfounded false document charges.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Cerquetti Massimiliano inadmissible, confirming his conviction for exhibiting false documents to a notary. The court found the claim regarding the crime of falsification in a public deed unfounded based on established jurisprudence requiring direct deception by a third party. Furthermore, the statute of limitations had expired in June 2021, after the second-instance judgment was rendered in January 2018, preventing any valid review of the prescription defense.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 48, 476, 479 cod. pen.; Art. 157, 161 cod. proc. pen.: The crime of falsification in a public deed requires direct deception by a third party inducing the official's error; the statute of limitations bars appeals filed after the limitation period has expired.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERQUETTI MASSIMILIANO nato a MILANO il 31/07/1974 avverso la sentenza del 16/01/2018 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Cerquetti Massimiliano ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 48-476 cod. pen., consistito nella esibizione di falsi documenti al notaio che ha redatto un atto pubblico di cessione di quote societarie, riportando false generalità del cessionario;
Ritenuto che la doglianza circa la configurabilità del reato di falso in atto pubblico fidefacente è manifestamente infondata alla luce dei principi espressi dalla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui: «si configura l'ipotesi criminosa prevista dal combinato disposto degli artt. 48 e 479 cod. pen. quando l'attestazione, di cui l'atto pubblico è destinato a provare la verità, proviene dal pubblico ufficiale, autore immediato, in seguito ad errore determinato dall'inganno del terzo, autore mediato (cfr. tra le ultime Sez. 5, n. 22839 del 17/04/2019, De Domenico, Rv. 27663 che, in un caso analogo a quello in rassegna, ha ritenuto immune da censure la condanna per violazione degli artt. 48-479 cod. pen., riportata dall'imputato per aver esibito, nel contesto della stipula di un atto pubblico, falsi documenti di identità che inducevano il notaio, tenuto a verificare l'identità delle parti nei modi previsti dalla legge notarile, ad una falsa attribuzione delle dichiarazioni negoziali ricevute);
Considerato che del pari manifestamente infondato è l'eccezione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, atteso che: - il reato in esame è stato commesso il 21 dicembre 2008; - il termine massimo di prescrizione del reato ex artt. 157 e 161 cod. proc. peri. è pari ad anni dodici e mese sei, quindi è decorso il 21 giugno 2021, dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado avvenuta in data 16 gennaio 2018; - la inammissibilità del ricorso non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare il decorso della prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata (Sez.
U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. /
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/04/2022 Il Consigliere esten