Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally signed it instead of a registered defense attorney.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Palombi Nicola inadmissible without formalities. The defendant personally signed the appeal document rather than having it signed by a lawyer registered on the special roll of the Court. Consequently, the court ruled that the appeal must be rejected and the defendant ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, comma 1; Art. 613, comma 1; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: An appeal in criminal proceedings is inadmissible if it is personally signed by the accused instead of being signed by a defense attorney registered on the special roll of the Court of Cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALOMBI NICOLA nato a COMUNANZA il 25/03/1954 avverso la sentenza del 21/12/2017 della CORTE APPELLO di ANCONAdato av-viso a e parti;ì udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Palombi Nicola ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che lo ha prosciolto dal reato di cui all'art. 392 cod. pen. perché estinto per prescrizione, confermando le relative statuizioni civili poste a suo carico. Ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; chiarito che tale principio opera anche nel caso in cui l'imputato svolga la professione di avvocato (cfr. tra le altre Sez. 2, n. 19759 del 21/03/2018, Biondini, Rv. 272899);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/04/2022 Il Consigliere est.9nsore Il Presidente