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Ordinanza — n. 15826/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15826/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15826/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERINO MARIA nato a ROMA il 12/06/1968 avverso la sentenza del 24/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Roma confermava la sentenza con cui il giudice di primo grado, in data 6.10.2020, aveva condannato Perino Maria alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati in rubrica a lei ascritti.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 15826/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, lamentando vizio di motivazione, in punto di mancato riconoscimento delle circostanze ex art. 62 bis, c.p.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali condono delle spese procedurali risarcimento per errore giudiziario cognizione del ricorso per cassazione spese di esecuzione
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERINO MARIA nato a ROMA il 12/06/1968 avverso la sentenza del 24/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Roma confermava la sentenza con cui il giudice di primo grado, in data 6.10.2020, aveva condannato Perino Maria alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati in rubrica a lei ascritti.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, lamentando vizio di motivazione, in punto di mancato riconoscimento delle circostanze ex art. 62 bis, c.p.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su censure di merito e del tutto generiche, non scrutinabili in questa sede di legittimità, che si risolvono, peraltro, anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto il ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultima immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma