Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic merit-based criticisms not scrutinized in this stage.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's failure to recognize the evidentiary value of a forged coin, arguing this omission violated Article 49 of the Penal Code. The court rejected these grounds as generic merit-based criticisms that were already addressed in the appellate proceedings and do not constitute valid legal arguments for a cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 49 c.p.: A cassation appeal is inadmissible if it relies on generic merit-based criticisms that were already scrutinized and rejected in the appellate judgment, failing to provide specific, argumentative criticism of the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUERRA LUIGI nato a SESTO SAN GIOVANNI il 07/09/1997 avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Milano confermava la sentenza con cui il tribunale di Monza, in data 27.2.2020, aveva condannato Guerra Luigi alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato ex art. 455, c.p., in rubrica ascrittogli.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento della evidenza del falso nummario, con conseguente applicazione del disposto dell'art. 49, co. 2, c.p.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su censure di merito e del tutto generiche, non scrutinabili in questa sede di legittimità, che si risolvono, peraltro anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto il ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).
4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12.1.2022. Il Consigliere stenso Il Prldp D E