Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 15821/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against peace court criminal verdict dismissed due to improper ground selection under Italian Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15821/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant incorrectly invoked grounds for annulment reserved for second-instance judgments against peace court decisions. The appellant argued for inadequate evaluation of procedural findings, but the law restricts such arguments for peace court cases to specific statutory defects. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606, co. 1, lett. e), c.p.p.; Art. 606, co. 2 bis, c.p.p.: Appeals against peace court criminal judgments cannot rely on the grounds for annulment applicable to second-instance judgments, but must be limited to the specific defects enumerated for first-instance decisions.

Parole chiave

Generato dall'IA
peace court jurisdiction criminal appeal grounds Code of Criminal Procedure inadmissible appeal procedural defects motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di rigore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, co. 1, lett. e), c.p.p.
Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto, trattandosi di impugnazione avverso sentenza di appello pronunciata in relazione a reati rientranti nella competenza del giudice di pace, il ricorso non può essere fondato sui vizi di motivazione contemplati dall'art. 606, co.
Art. 606, co. 1, lett. a); b) e c), c.p.p.
Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto, trattandosi di impugnazione avverso sentenza di appello pronunciata in relazione a reati rientranti nella competenza del giudice di pace, il ricorso non può essere fondato sui vizi di motivazione contemplati dall'art. 606, co.
Art. 606, co. 2 bis, c.p.p.
b) e c), c.p.p., conformemente a quanto previsto dall'art. 606, co. 2 bis, c.p.p., inserito dall'art.
Art. 5, co. 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11
2 bis, c.p.p., inserito dall'art. 5, co. 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11.
Art. 616, c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AYOUBI SOUMIA nato il 25/10/1980 avverso la sentenza del 09/07/2020 del TRIBUNALE di TERAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Teramo confermava la sentenza con cui il giudice di pace di Teramo, in data in data 26.9.2019, aveva condannato Ayoubi Soumia alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione al reato di cui all'art. 582, c.p., in rubrica ascrittole.

2. Avverso la sentenza del tribunale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata lamentando vizio di motivazione, in punto di inadeguata valutazione delle risultanze processuali da parte del giudice di appello.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto, trattandosi di impugnazione avverso sentenza di appello pronunciata in relazione a reati rientranti nella competenza del giudice di pace, il ricorso non può essere fondato sui vizi di motivazione contemplati dall'art. 606, co. 1, lett. e), c.p.p., ma solo sui diversi vizi, di cui all'art. 606, co. 1, lett. a);

b) e c), c.p.p., conformemente a quanto previsto dall'art. 606, co. 2 bis, c.p.p., inserito dall'art. 5, co. 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultima immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). Tale conclusione non risulta contraddetta dalla memoria difensiva del 30.12.2021 pervenuta a mezzo di posta elettronica certificata.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Rom