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Sentenza — n. 15819/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 15819/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 15819/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SQUIZZATO RINO nato a CAMPOSAMPIERO il 16/04/1953 avverso la sentenza del 28/01/2021 del TRIBUNALE di PADOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Padova confermava la sentenza con cui il giudice di pace di Padova, in data 3.6.2019, aveva condannato Squizzato Rino alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione al delitto di cui all'art. 582, c.p., commesso in danno di Rizzo Antonio.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 15819/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Padova confermava la sentenza con cui il giudice di pace di Padova, in data 3.6.2019, aveva condannato Squizzato Rino alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione al delitto di cui all'art. 582, c.p., commesso in danno di Rizzo Antonio.

Parole chiave

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risarcimento del danno civile risarcimento alle vittime di reati risarcimento per errore giudiziario restituzione e risarcimento lesione al piede azione civile
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SQUIZZATO RINO nato a CAMPOSAMPIERO il 16/04/1953 avverso la sentenza del 28/01/2021 del TRIBUNALE di PADOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Padova confermava la sentenza con cui il giudice di pace di Padova, in data 3.6.2019, aveva condannato Squizzato Rino alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione al delitto di cui all'art. 582, c.p., commesso in danno di Rizzo Antonio.

2. Avverso la sentenza del tribunale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputata, eccependo l'estinzione del reato per remissione di querela intervenuta in pendenza del termine per proporre ricorso per cassazione.

3. Il ricorso è fondato e va accolto. Ed invero, come emerge dagli atti acquisiti al procedimento, la persona offesa dal reato, Rizzo Antonio, in data 27.2.2021, ha formalmente rimesso la querela presentata nei confronti del ricorrente in relazione al reato per cui quest'ultimo è stato condannato, attraverso dichiarazione resa personalmente innanzi a un ufficiale di polizia giudiziaria, preso la stazione dei CC. di Camposampiero, remissione cui ha fatto seguito, in pari data, formale accettazione da parte dell'imputato, attraverso dichiarazione resa del pari personalmente da quest'ultimo innanzi al medesimo ufficiale di polizia giudiziaria, nello stesso luogo (cfr. verbale di remissione di querela e contestuale accettazione del 27.2.2021) Considerato, pertanto, che sono state puntualmente rispettate le formalità previste dall'art. 340, c.p.p., in tema di remissione della querela e di accettazione, risulta essersi verificata la causa di estinzione del reato di cui all'art. 152, c.p. (applicabile nel caso in esame trattandosi di reato perseguibile a querela di parte), che va rilevata e dichiarata in sede di legittimità, (cfr.

Cass., sez. un., 25.2-27.5.2004, n. 24246), non risultando, peraltro, evidente l'insussistenza di responsabilità della prevenuta in ordine al reato innanzi indicato. L'impugnata sentenza deve essere, dunque, annullata senza rinvio, per estinzione del reato per cui il ricorrente ha riportato condanna. Ai sensi dell'art. 340, co. 4, c.p.p., le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico del querelato Squizzato, non essendo stato diversamente convenuto nell'atto di remissione della querela.

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato di cui all'art. 582, c.p., estinto per remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico del querelato Squizzato Rino. Così deciso i