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Ordinanza — n. 15817/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15817/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15817/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TRIESTEnel procedimento a carico di: MARCHIO MAURA nato a MONFALCONE il 09/10/1.951 avverso la sentenza del 24/02/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di GORIZIAyyJo alle arti udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Gorizia applicava a Marchiò Maura, ai sensi degli artt. 444 e ss., c.p.p., la pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato fallimentare in rubrica ascrittogli, ritenuto in continuazione con altro reato giudicato separatamente.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 15817/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza di cui in epigrafe il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Gorizia applicava a Marchiò Maura, ai sensi degli artt. 444 e ss., c.p.p., la pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato fallimentare in rubrica ascrittogli, ritenuto in continuazione con altro reato giudicato separatamente.

Parole chiave

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revisione della sentenza penale errore nella commisurazione della pena alleggerimento della pena riconsiderazione motivi di cassazione adeguamento della pena
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TRIESTEnel procedimento a carico di: MARCHIO MAURA nato a MONFALCONE il 09/10/1.951 avverso la sentenza del 24/02/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di GORIZIAyyJo alle arti udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Gorizia applicava a Marchiò Maura, ai sensi degli artt. 444 e ss., c.p.p., la pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato fallimentare in rubrica ascrittogli, ritenuto in continuazione con altro reato giudicato separatamente.

2. Avverso la sentenza del tribunale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Trieste, lamentando violazione di legge, essendo errati i calcoli relativi alla determinazione della pena.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, ai sensi del disposto dell'art. 610, co. 5 bis, c.p.p., inserito nel corpo del codice di rito dall'art. 1, co. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, con effetto dal 3 agosto del 2017, il cui secondo periodo prevede l'obbligo di dichiarare, peraltro con procedura semplificata, l'inammissibilità dei ricorsi aventi ad oggetto le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, quando, in conformità alla previsione dell'art. 448, co. 2 bis, c.p.p., modificato dall'art. 1, co. 50, della citata legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso non sia fondato su motivi, si intende, specifici, e non assolutamente generici come quelli prospettati dal ricorrente, attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza, illegalità della pena nel caso in esame non configurabile.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso del procuratore generale. Così deciso in Roma il 12.1.2021. Il C